IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 7, comma uno, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e' cosi' sostituito: " a) l'Ente gestore dell'Area protetta propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di prelievo del tipo sopra richiamato: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati, tenendo conto degli studi di settore effettuati per l'elaborazione della Carta ittica regionale, e deve essere corredata dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi".