IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 7, comma uno, lettera a), della  legge  regionale  8
giugno 1989, n. 36, e' cosi' sostituito:
    "  a)  l'Ente  gestore  dell'Area  protetta  propone  alla Giunta
Regionale, con propria deliberazione, un piano di prelievo  del  tipo
sopra  richiamato:  la  deliberazione deve essere accompagnata da una
relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di
Istituti pubblici specializzati, tenendo conto degli studi di settore
effettuati per l'elaborazione della Carta ittica  regionale,  e  deve
essere   corredata   dal   parere  del  Comitato  tecnico-scientifico
regionale per la politica dei Parchi".